Art. 6.
(Disposizioni urgenti in materia
di assicurazioni).

      1. Al fine di favorire il processo di integrazione dei mercati finanziari e di razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze.       2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio,» sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio e ai rapporti con le autorità di settore,»;

          b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, le parole: «politiche nel

 

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settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza;» sono soppresse, e dopo le parole: «offerta di beni e servizi;» sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni;»;

          c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Attribuzione di funzioni ad altri Ministeri). - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze».

            3. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ISVAP stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
      5. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla CONSOB o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ISVAP.
      6. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di commissario liquidatore dell'Istituto e provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'Istituto e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal

 

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Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.